Migliorare la certezza del diritto e adeguare la ZSC all'economia digitale

Bilancio

Impulsa Innovación / Redazione

0

Il progetto di legge sul bilancio generale dello Stato (PGE) per il 2023, approvato dal Consiglio dei ministri martedì scorso e trasmesso al Congresso dei deputati questo giovedì, prevede tre novità per la Zona Speciale Canaria (ZEC), che il suo presidente, Pablo Hernández, considera “molto rilevanti per adattarsi all'economia digitale”. Il documento, che ora inizia il suo iter parlamentare, garantisce la continuità e la certezza giuridica delle operazioni triangolari, stabilisce regole più chiare per i beni immateriali tecnologici, scientifici, audiovisivi e di videogiochi, Allo stesso tempo dà nuovo impulso alla connettività della regione, aumentando l'attrattiva degli investimenti per le compagnie aeree.

I nuovi PGE modificano la legge 19/1994 del regime economico e fiscale (REF) delle Canarie per dare continuità e certezza giuridica al commercio triangolare nell'ambito della ZEC, a condizione che le società aderenti abbiano una struttura sostanziale nelle isole, Ciò significa che i loro gestori commerciali lavorano nell'arcipelago, anche se le merci non transitano per le isole. Tali enti sono tenuti a reclutare le loro squadre, comprese le rispettive direttive, a livello locale e a investire nelle isole per beneficiare di incentivi fiscali. Le operazioni di tipo finanziario e quelle connesse ai paradisi fiscali sono esplicitamente escluse.

Il progetto di conti pubblici dello Stato istituisce inoltre un nuovo supporto giuridico per la produzione di beni immateriali. La misura mira a stabilire regole più chiare e adattate all'economia digitale, sia per quanto riguarda il lavoro che i requisiti di investimento, per attirare imprese “dinamiche” che generano business e conoscenza. Questo obiettivo è in piena sintonia con quanto proposto da Hernández, insieme al suo team, nel suo insediamento come presidente della ZECCA, nel febbraio 2021.

La ZEC è riuscita negli ultimi anni a guadagnare peso nell'economia dell'arcipelago con cifre record di creazione di imprese e posti di lavoro. Questa crescita è dovuta in gran parte allo slancio che hanno avuto nelle isole la produzione cinematografica e televisiva, l'animazione, i videogiochi e le aziende tecnologiche. Tuttavia, il presidente del consorzio riconosce che “per ottenere maggiori e migliori investimenti è necessario un quadro giuridico come quello previsto nel progetto di bilancio”.

Per il presidente dell'organismo “la ZSC è cresciuta di più e meglio quando il consenso ha spinto lo strumento, quindi siamo sicuri che questa sarà un'altra occasione di progresso per le Canarie e il REF”.

Se queste misure saranno approvate, “saremo meglio preparati ad affrontare la sfida della diversificazione economica della regione”, insiste il presidente della ZEC. Sottolinea inoltre che il progetto “è pienamente allineato” alle raccomandazioni dell'OCSE in materia di beni immateriali. “Questo ci permetterà di attrarre aziende più grandi e allo stesso tempo renderà il nostro strumento blindato contro coloro che pretendono di ridurre illegittimamente il loro onere fiscale”, afferma.

Nuovo impulso per le isole

Il progetto dà anche un nuovo impulso al trasporto aereo nelle isole. Mentre la Zona Speciale Canaria consentiva già alle compagnie aeree di beneficiare del loro regime fiscale in cambio di creare posti di lavoro e installare le loro basi sulle isole, ora si dota di questa attività di una solida struttura giuridica. Secondo Hernandez, questa scommessa potrebbe portare a “una migliore connettività, fondamentale per una regione ultraperiferica come quella delle Canarie, rafforzando così la nostra competitività turistica con nuove rotte regolari e nuovi posti di lavoro stabili nelle compagnie aeree”.

Il trattamento dei conti dello Stato si trova nel Congresso dei deputati, dove le varie forze politiche potranno presentare emendamenti al progetto. Il documento dell'Esecutivo è inoltre soggetto alla relazione del parlamento delle Canarie. “Senza dubbio il testo potrà essere arricchito dai contributi che riceverà nella sua elaborazione, ma il punto di partenza iniziale rappresenta un progresso straordinario per consolidare la Zona Speciale Canaria. Saremo in grado di offrire agli investitori la solvibilità giuridica e saremo perfettamente allineati agli standard internazionali, che rendono la ZEC uno strumento legittimo e adattato all'economia attuale”, zanja Hernández.

Quinta disposizione finale. Modifica della legge 19/1994, del 6 luglio, che modifica il regime economico e fiscale delle Canarie.

Con effetto per i periodi d'imposta aventi inizio il 1o gennaio 2023, la legge 19/1994 del 6 luglio che modifica il regime economico e fiscale delle Canarie è modificata come segue:

Uno. L'articolo 42 è riformulato come segue:

“Articolo 42. Imposta sulle società. Regime speciale.

Cumulabilità.

1. Gli enti della Zona Speciale delle Isole Canarie pagheranno l'imposta sulle società con le seguenti specialità: a) applicheranno l'aliquota speciale stabilita nel seguente articolo a quella parte della base imponibile che corrisponde alle operazioni che svolgono materialmente ed effettivamente nell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie.

b) Gli enti della Zona Speciale delle Isole Canarie manterranno la loro contabilità in conformità con le disposizioni del Codice di Commercio e altre norme contabili ad essi applicabili, fatte salve le seguenti specialità: a') Devono individuare le operazioni indicate in contabilità separata nelle sezioni 1 e 2 dell'articolo 44 della presente legge.

b') Le succursali di cui alla lettera c) della sezione 2 dell'articolo 31 della presente legge devono tenere una contabilità separata dalla contabilità dell'entità della Zona Speciale delle Isole Canarie.

 c') Nella relazione deve essere inclusa la scomposizione della parte di conto economico, nonché tutte quelle scritture che riflettono l'applicazione del beneficio, che derivano dalle operazioni realizzate effettivamente e materialmente nell'ambito geografico di la Zona Speciale Canaria, determinata applicando ad esse la percentuale ottenuta secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della presente Legge.

c) I contribuenti che effettuano le operazioni di compravendita di merci di cui alla lettera a) (ii) della sezione 1 dell'articolo 44 della presente Legge, devono sottoscrivere una dichiarazione informativa trimestrale delle operazioni con merci effettuate al di fuori della Zona Speciale delle Isole Canarie. verrà indicata l'origine e la destinazione della merce, il tipo di merce, la quantità e le altre informazioni richieste, in conformità al codice doganale dell'Unione e alle altre normative applicabili. Devono inoltre tenere traccia della corrispondente documentazione doganale. Per ordine del responsabile del Ministero delle Finanze e della Pubblica Amministrazione, saranno approvati la dichiarazione informativa e i requisiti del registro delle operazioni con merci effettuate al di fuori dell'ambito della Zona Speciale delle Isole Canarie.

2. Le agevolazioni fiscali della Zona Speciale delle Canarie sono cumulabili con altri aiuti agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria“.

Due. Nuova formulazione è data all'articolo 44, che è così formulato:

“Articolo 44. Imposta sulle società. Determinazione della parte della base imponibile corrispondente alle operazioni effettuate effettivamente e materialmente nell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie.

Determinare la parte della base imponibile dell'ente della Zona Speciale delle Isole Canarie che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota speciale, deriva dalle operazioni effettuate materialmente ed efficacemente nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie, su la base imponibile dell'ente, la percentuale risultante moltiplicando per cento il risultato di una frazione che comprende:

1. Al numeratore, con segno positivo, l'importo delle seguenti operazioni:

a) Trasferimenti di beni mobili materiali effettuati nell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie.

I trasferimenti di beni materiali saranno considerati avvenuti nell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie nei seguenti casi:

(i) Quando la fornitura dell'acquirente è effettuata in detta zona o da lì è iniziata la spedizione o il trasporto necessario per detta fornitura.

ii) Quando, nel caso di acquisto di beni per la rivendita senza che la merce transiti fisicamente nel territorio canario, le operazioni commerciali siano state effettuate nell'area geografica della Zona Speciale delle Canarie e determinino la chiusura di un ciclo commerciale con risultati economici in tale area.

Resta inteso che le operazioni commerciali di cui al paragrafo precedente sono state effettuate nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie quando sono state organizzate, dirette, contratte e fatturate dall'area geografica delle Canarie Zona Speciale Isole, e almeno il novanta per cento delle spese sostenute per svolgere tali operazioni, esclusi i costi di acquisto dei beni materiali consegnati e quelli connessi al loro trasporto e traffico, corrispondono all'uso di mezzi personali e materiali dell'entità situata nelle Isole Canarie.

Se le merci devono essere installate o assemblate al di fuori dell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie, il valore dei lavori di preparazione e fabbricazione eseguiti in tale ambito e la prestazione di servizi che completano la consegna o l'installazione, a condizione che siano trasportati fuori con i mezzi assegnati all'ente della Zona Speciale delle Isole Canarie situato nella sua area geografica, fermo restando il loro spostamento per l'installazione purché non superi i sei mesi nel computo annuale.

b) I trasferimenti di beni immobili che fanno parte delle immobilizzazioni assegnate all'attività, compresi i diritti reali su di essi, quando i beni sono ubicati nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie.

c) La prestazione di servizi che sono effettuati con i mezzi dell'ente che si trovano nell'ambito della Zona Speciale delle Isole Canarie. A tal fine, le operazioni con beni e servizi effettuate mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, con i mezzi dell'ente situato nell'ambito della Zona Speciale delle Isole Canarie e nella forma e con i requisiti determinati dal regolamento.

(i) Nel caso di enti che forniscono servizi di trasporto aereo, saranno inclusi i proventi derivanti dal trasporto di passeggeri o merci con origine o destinazione nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie, siano essi voli diretti al numeratore della frazione. o con scala, nella proporzione in cui si trovano le spese sostenute per le risorse materiali e umane ubicate nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie in relazione al costo totale della fornitura del servizio di trasporto .

I costi relativi alla fornitura del servizio di trasporto per la parte del viaggio con origine o destinazione nelle Isole Canarie si intendono corrispondenti a risorse materiali e umane situate nell'area geografica della Zona Speciale delle Isole Canarie.

Saranno compresi al numeratore della frazione, nella proporzione indicata nel primo comma, i proventi derivanti da servizi connessi al trasporto aereo prestati in occasione dello stesso che non sono compresi nel prezzo del biglietto, nonché il resto del reddito derivato dai servizi forniti al passeggero a bordo dell'aeromobile, nella misura in cui rientrano tra le attività previste nell'allegato alla presente legge.

Non sarà inclusa la parte proporzionale del reddito derivante dal trasporto di passeggeri, merci o reddito a bordo che corrisponde ad attività gestite da sedi o stabilimenti situati al di fuori della Zona Speciale delle Isole Canarie.

d) Il trasferimento di diritti di utilizzo o sfruttamento di applicazioni informatiche, diritti di proprietà industriale che non siano meri segni distintivi del contribuente o dei suoi prodotti, e diritti di proprietà intellettuale, nonché la loro trasmissione a soggetti estranei, creati dall'ente nel ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie, nella proporzione in cui si trovano nell'ambito geografico della Zona Speciale delle Isole Canarie.

e) le operazioni effettuate dai centri di attività dell'entità della Zona Special Canaria situati nell'ambito geografico della Zona Special Canaria e destinati alle sue succursali situate al di fuori di tale ambito geografico, se sono state utilizzate dalla succursale per la cessione di beni o la prestazione di servizi a terzi. 

2. Al numeratore, segno negativo, il valore delle seguenti operazioni: 

Le operazioni ricevute dai centri di attività dell'entità della Zona Speciale Canaria situati nell'ambito geografico della Zona Speciale Canaria dalle sue succursali situate al di fuori di tale ambito geografico purché siano state utilizzate dall'entità di la Zona Especial Canaria per la consegna di beni o la prestazione di servizi a terzi.

i trasferimenti di elementi patrimoniali acquisiti dall'entità della Zona Speciale Canaria da entità che non hanno il carattere di entità della Zona Speciale Canaria a seguito di operazioni rientranti nel regime speciale delle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo, scambio di titoli e trasferimento della sede sociale di una società europea o di una società cooperativa europea da uno Stato membro all'altro nell'Unione europea di cui al titolo VII, capitolo VII della legge 27/2014, del 27 novembre, dell'imposta sulle società. 

3. Il denominatore comprende l'importo di tutti i redditi e altre componenti positive del valore imponibile dell'entità della Zona Speciale Canaria. 

4. La percentuale risultante dall'applicazione dei criteri di cui sopra è arrotondata all'unità superiore. 

5. Ai fini del calcolo della frazione precedente, le operazioni in questione sono iscritte al valore ai fini dell'imposta sulle società, ad eccezione di quelle realizzate tra i centri di attività dell'entità della Zona Especial Canaria situati nell'ambito geografico della Zona Especial Canaria e le sue filiali situate al di fuori di tale ambito geografico, che saranno calcolati in base al valore normale di mercato delle società determinato conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, della legge 27/2014, del 27 novembre, sull'imposta sulle società. Ai fini del presente articolo, si intendono situati nella zona speciale delle Canarie: 

gli aeromobili che, per la loro destinazione, contribuiscono a migliorare i collegamenti delle isole Canarie, nei termini stabiliti dalla normativa. 

b) le navi battenti bandiera spagnola e porto di base nelle Canarie, comprese quelle iscritte nel registro speciale delle navi e delle imprese di navigazione. 

c) le applicazioni informatiche, i diritti di proprietà industriale, diversi dai soli segni distintivi del contribuente o dei suoi prodotti, e i diritti di proprietà intellettuale nella percentuale derivante dalla seguente frazione:

i) al numeratore, le spese sostenute dall'entità direttamente connesse alla creazione dell'attività che corrispondono all'uso dei mezzi personali e materiali dell'entità situati nell'ambito geografico della Zona Speciale Canaria; nonché le spese derivanti dal subappalto con terzi non collegati all'entità con mezzi materiali e umani situati in tale settore, a condizione che le decisioni sull'organizzazione di tali mezzi materiali e umani propri, e sul subappalto, siano effettuati dall'ente senza tener conto delle decisioni di gestione generale dell'ente o del gruppo. 

ii) al denominatore, tutti i costi sostenuti dall'entità direttamente connessi alla creazione dell’attività.

Le spese finanziarie, gli ammortamenti immobiliari o altre spese non direttamente connesse alla creazione dell'attivo non sono in alcun caso incluse nel suddetto rapporto. 

6. L'aliquota d'imposta speciale si applica esclusivamente alla parte della base imponibile che corrisponde al minore dei seguenti importi: 

a) l'importo risultante dall'applicazione alla base imponibile della percentuale determinata al paragrafo 4. 

b) l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti regole:

- 1.800.000 euro, per gli enti della Zona Speciale Canaria che soddisfano il requisito di creazione minima di posti di lavoro previsto dal l'articolo 

31.2.e) di questa legge. 

- 500.000 euro supplementari per ogni posto di lavoro superiore al minimo indicato, fino a raggiungere 50 posti di lavoro. 

– La creazione di posti di lavoro al di sopra di 50, come pure quella prevista dalle due norme precedenti, sarà comunque soggetta al seguente limite: la riduzione del l'aliquota piena in ciascun periodo d'imposta, dopo l'applicazione dell'aliquota speciale applicabile nella Zona Especial Canaria, rispetto all'aliquota generale dell'imposta sulle società non potrà superare il 30 per cento dell'importo netto del fatturato dell'entità della Zona Especial Canaria.

A tal fine, per creazione netta di posti di lavoro si intende il numero di posti di lavoro netti creati nell'ambito geografico della Zona Especial Canaria dall'iscrizione dell'ente della Zona Especial Canaria, escluse, se del caso, le aggiunte da un modello precedente. 

Le variazioni nella creazione netta di posti di lavoro hanno effetto nel l'esercizio fiscale in cui si verificano. 

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, le operazioni effettuate, direttamente o indirettamente, con persone o entità residenti in giurisdizioni non cooperative non sono considerate effettuate nell'ambito della zona speciale delle Canarie, o che sono pagati da persone o entità che vi risiedono.

Traduzione di Francesca Usai

Etiquetas
stats